La faccenda appalti al Maggiore inizia a complicarsi.

Un altro errore materiale??

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La faccenda appalti al Maggiore inizia a complicarsi. Un altro errore materiale??

Il direttore amministrativo dell’Azienda novarese, liquida l’annullamento dell’appalto con la semplicità dell’errore materiale. Uno strano modo di interpretare la norma e la lingua italiana. Il non aver pubblicizzato l’avviso ed il bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, e sul sito informatico del Ministero e dell’Osservatorio, per il dr Savoini è solo un errore materiale !!!

In qualsiasi dizionario giuridico l’errore materiale è: quell’errore dovuto a svista o disattenzione che non evidenzia un’anomalia nell’iter logico-giuridico.

Qui l’anomalia c’è stata. Eccome !!! E’ stato commesso un errore procedurale. Ben più grave, giacché l’azione, messa in essere dalla direzione, si colloca ben distante dalla logica della disciplina del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L’ennesima interpretazione della norma che porta ad affidare il servizio di manutenzione e riparazione, per un importo oltre la soglia comunitaria, con una proceduta semplificata. Senza tenere conto che gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti integralmente alle direttive.

Un’interpretazione davvero sconclusionata che avrebbe sfavorito in modo sostanziale le finanze pubbliche, aggravando ulteriormente il disavanzo dell’azienda. Non è una questione di sindacato. Il Segretario territoriale prima di essere dirigente sindacale è un cittadino e un lavoratore del pubblico impiego.  Tanto è che non hanno corretto l’errore. Hanno annullato la delibera! E persino lesti, sono stati,  nel relazionare in merito alle ragioni sottese all’aggiudicazione. Il direttore amministrativo vuole dimostrare l’infondatezza e l’artificiosità della segnalazione della sedicente rappresentante sindacale.

Quindi, non può essere solo un errore materiale interpretativo della norma? O voleva dire seducente rappresentante sindacale?  Freud, sull’errore, ci avrebbe scritto un trattato !

Il Segretario Territoriale di Federazione per le provincie di Novara e Vercelli, Giuseppa Maria Pace, ma anche Coordinatore Nazionale per la politica fiscale e lo sviluppo del territorio, incalza finanche sulla delibera 465 del 5 agosto 2016. Il Direttore Generale, mal consigliato si direbbe dallo stesso direttore amministrativo, commette un altro errore: al punto 3) della delibera decide di applicare in analogica dell’articolo 121 comma 2 D.lgs 104/2010 e mantiene temporaneamente efficace il contratto stipulato con le società RTI HIGEA e MESA sino alla data di inizio di efficacia del contratto, che sarà sottoscritto in esito dell’affidamento dei servizi in questione.

A tutti in costi deve assegnare il servizio a questa società, perdendo così il significato intrinseco della norma citata a tutela.

Il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, comma 2, dice che il contratto resta efficace, anche in presenza di violazioni qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale, imponga che i suoi effetti vengano mantenuti.   Gli interessi economici, tuttavia, possono essere presi in considerazione solo in circostanze eccezionali. E non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati al contratto e dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione.

Il direttore amministrativo, dr Savoini, ha errato nell’interpretare la norma così come lo ha fatto, evidentemente, definendo sedicente il Segretario Territoriale di Federazione Giuseppa Maria Pace ??

Giuseppa Maria Pace
Giuseppa Maria Pace
Schermata 2016-08-19 alle 01.02.17
Il comunicato della FSI sul tema in oggetto

Segretario Territoriale di Federazione 

Giuseppa Maria Pace


La faccenda appalti al Maggiore inizia a complicarsi.