Aquarius: il diritto internazionale delle navi e dei natanti.

La più grande e famosa legge che riguarda tutte le navi del mondo: il Principio della Bandiera.

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Aquarius, Trenton e tutte le navi delle ONG: il diritto internazionale e nazionale delle navi e dei natanti.

Questo articolo è stato scritto per  tutti coloro che, anche come semplici passeggeri o comunque come testimoni o persone informate sui fatti, si trovassero ad assistere al salvataggio di persone in pericolo in mare.

di Paolo Nicoletti

In questi giorni caldi e tropicali del giugno 2018 i nostri telegiornali e gli altri mezzi di informazione di massa ed organi di informazione sono invasi letteralmente da notizie ed aggiornamenti riguardanti la grande nave rossa Aquarius, della ONG (Organizzazione Non Governativa, ossia un qualsiasi ente privato in grado per le sue conoscenze in alto loco di ottenere finanziamenti e contributi, tanto da armare navi intere) SOS Mèditerranèe, con i suoi 600 e passa passeggeri soccorsi in mare mentre tentavano di entrare senza permesso e clandestinamente nei porti di varie nazioni del Mar Mediterraneo.

Come è noto, Malta e l’Italia non hanno concesso l’ingresso nei rispettivi porti, l’Italia ha prestato soccorso e fornito assistenza anche medica e logistica ed infine la Spagna ha promesso l’accoglimento nei suoi porti .

I Francesi hanno nel contempo fatto commenti più o meno ufficiali, più o meno importanti, sia da parte di organi governativi che da parte di importanti personaggi politici, tanto da provocare vere ed incisive crisi diplomatiche .
Intanto la grande e modernissima nave Trenton, battente bandiera USA, nave destinata a missioni umanitarie, si sta avvicinando ai porti italiani provocando gli inevitabili commenti degli organi di informazione:

gli italiani oseranno o non oseranno chiudere i loro porti ad una nave statunitense?

Tali questioni, apparentemente complicate da una congerie di leggi e norme internazionali nonché dalle determinazioni dei nostri organi legislativi e governativi, sono destinate ad essere rese risolvibili ed anzi semplici dalla pura e semplice verità: come dicono le Sacre Scritture, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi.
Entrando subito nella questione: da secoli ed anzi millenni è in vigore la più grande regola di Diritto Internazionale, semplice e granitica, a difesa di tutte le navi del mondo e dei loro passeggeri.

La libertà dei mari e della navigazione.

La navigazione sui mari non può essere intralciata da nessuno, ed i pirati ed ogni altro tipo di persone che conducano attività illecite possono essere inseguiti ed arrestati da chiunque si trovi in mare ed abbia la possibilità e gli ordini di ingaggio che consentano la cattura o il sequestro delle navi e delle persone pericolose .
Riguardo al soccorso delle persone in mare, sempre da secoli o da millenni tutte le navi che abbiano la possibilità di soccorrere persone in pericolo sono chiamate ad intervenire in loro soccorso, in assenza di circostanze per cui il comandante della nave sia costretto a non prestare aiuto (ad esempio: non possiamo venire in soccorso perché siamo tutti contagiati dall’Ebola o da altra gravissima malattia e non riusciamo a governare la nave etc etc).

Ma soprattutto il più grande principio che regola la vita e la navigazione di tutte le navi in ogni mare ed in ogni tempo è il principio della bandiera: ogni nave batte una bandiera, e quando sali su quella nave cammini sul suolo della nazione di cui la nave batte bandiera.

Sei su una nave francese? Ti trovi automaticamente su suolo francese, e su di te si applicano le leggi francesi anche se tu sei straniero.
A farla breve, le navi e gli aerei di tutto il mondo sono territorio dello Stato di cui battono la bandiera, e su quel territorio si applicano le leggi di quello stato, e quando Sali su una nave od un aereo che batte la bandiera di uno stato è come se tu fossi entrato nel territorio di quel medesimo stato .

Tanto è vero che quando viaggiamo su una grande nave transatlantica possiamo vedere che il Comandante può sposare le persone in base alla legge nazionale della bandiera issata sulla sua nave.

Su ogni nave esiste un ufficio passaporti, un ufficio del Commissario di Bordo e via dicendo, e tutti i marinai possono parlare una lingua diversa l’uno dall’altro, ma la regola è questa: una nave batte una sola bandiera, ed automaticamente diventa suolo dello Stato di cui batte la bandiera ed in quel suolo si applicano le leggi dello Stato di cui si batte bandiera.
Quindi, anche e soprattutto quando la nave in questione si trova in acque internazionali, il suolo della nave è a tutti gli effetti suolo dello Stato di cui si batte bandiera, e questa è un’applicazione del principio generale della territorialità della legge, che è un semplice principio di portata planetaria:

la legge di uno Stato obbliga e riguarda tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato in questione (e quindi anche sulle navi, sugli aerei, nei consolati, negli stands espositivi internazionali di quello stato e via dicendo) .

Quando la nave invece si avvicina alle acque territoriali (12 miglia marine dalla linea costiera) di uno stato diverso rispetto al proprio, ecco che avviene uno strano fenomeno: la perdita progressiva della propria sovranità ossia dell’applicazione delle proprie leggi nazionali.
Le coste di uno Stato sono infatti circondate da varie fasce marine, e ad ogni fascia corrisponde una diversa sfumatura di applicazione delle proprie leggi nazionali, fino ad arrivare alle proprie acque nazionali dove la propria sovranità (e quindi l’applicazione delle leggi nazionali) è completa .

Quindi, se una nave di uno stato estero entra nelle nostre acque territoriali, ecco che sul suolo di quella nave, pur essendo suolo di uno stato estero, si applicano le nostre leggi.

Si applicano nei limiti della situazione, perché se qualche funzionario sale su una nave battente bandiera estera deve comunque seguire determinate procedure in aggiunta alle proprie procedure nazionali, procedure dirette ad evitare arresti arbitrari ed altre piacevolezze .
Quando invece la nave ripartirà, noi perderemo la sovranità su di essa man mano che la nave toccherà le varie fasce marine a diversa sovranità, fino a quando la nave stessa arriverà in acque internazionali recuperando così automaticamente la propria sovranità nazionale, che corrisponde alla propria bandiera .

Questa semplice situazione normativa viene generalmente fatta propria dai trattati internazionali e dalle leggi internazionali e nazionali che regolano il soccorso delle persone in mare e le leggi applicabili a coloro che sono imbarcati o trasportati su una nave o su qualsiasi natante.

Ci sono norme e trattati e convenzioni internazionali che stabiliscono obblighi di soccorso nei riguardi delle persone che si trovino in situazioni di serio rischio per la loro vita e che abbiano bisogno di cure mediche e di generi di prima necessità, come medicinali, acqua, cibo, vestiario etc. etc.
Ora, limitandoci solo alle leggi e norme più importanti ed applicate, vogliamo ricordare subito che la Convenzione di Montego Bay permette di arrestare gli occupanti delle navi che commettono reati accertabili al di là di ogni ragionevole dubbio, anche se le navi in questione si trovano in acque internazionali che, giova ricordarlo, non appartengono a nessuno stato in particolare e quindi sono governate dal principio planetario della libertà di navigazione .

Quindi, semplificando al massimo le questioni:

  • nel caso Aquarius le Autorità italiane hanno prestato i soccorsi e l’assistenza di legge, ed hanno aiutato le persone in difficoltà con cure mediche e presidi medico-sanitari commisurati alle varie situazioni.
  • sempre nel caso Aquarius, i passeggeri raccolti in nave dalla nave francese erano e sono persone che hanno tentato di entrare illegalmente ed illecitamente in vari porti del Mediterraneo, e per la legge italiana il tentativo di un reato è esso stesso un reato, punibile dalla legge penale italiana; mentre per le leggi internazionali il traffico illecito delle persone obbliga ad indagini serie e complete per accertare se vi siano situazioni di traffico o di illeciti inerenti schiavitù.
  • le convenzioni internazionali inerenti il soccorso delle persone in mare prevedono l’obbligo di prestare soccorso alle persone in pericolo e di prestare loro assistenza in un “PLACE OF SAFETY”, che viene spesso ed impropriamente tradotto come “porto sicuro”, mentre la sua traduzione letterale è “luogo di sicurezza ed assistenza “dove le persone stesse vengono soccorse, assistite e curate: nessuna norma prevede un esplicito obbligo di accoglimento ed inglobamento delle persone in pericolo (a cui si è già prestata assistenza e fornito soccorso) nel territorio dello Stato che ha prestato soccorso, soprattutto nei confronti di persone che hanno tentato ripetutamente l’ingresso illegale nei porti, a causa di carenti od inesistenti situazioni inerenti la legalità dei documenti e delle procedure di visto ed autorizzazione con cui i singoli stati autorizzano l’ingresso di chicchessia nei loro confini;
  • ora, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (ratificata dall’Italia nel 1994) prevede che gli stati ed i governi possano, come in effetti possono ed anzi devono, rifiutare e negare l’attracco nei propri porti alle navi straniere quando vi sia il sospetto di violazioni delle leggi nazionali ed internazionali, ed anche quando vi sia il sospetto di pericolo per la pace, la stabilità, la sicurezza e l’ordine degli stati e governi a cui l attracco nei porti era stato domandato;
  • nel caso della Aquarius, negato l’attracco e riguadagnate le acque internazionali, per i passeggeri della nave è tornata automaticamente in vigore la predetta legge e principio internazionale della bandiera: tornati in acque internazionali, i passeggeri della Aquarius si sono trovati automaticamente in suolo francese, perché la Aquarius è nave francese che batte la bandiera francese, ed i francesi sono tutt’ora obbligati ad accogliere i passeggeri della Aquarius su suolo francese, e se vogliono emettere provvedimenti di espulsione devono corredarli di una motivazione amministrativa e giuridicamente valida e sensata;
  • infine, qualunque convenzione internazionale che preveda obblighi di accoglimento di cittadini stranieri nel suolo di uno stato può essere denunciata e resa soggetta a ritiro o denuncia secondo le norme e leggi internazionali, ad esempio l’art. 56 e gli altri articoli e norme delle Sezioni due (Nullità dei Trattati) e tre (Estinzione dei trattati e sospensione della loro applicazione) della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattari (conclusa a Vienna il 23 maggio del 1969), con l’osservanza di semplici norme e regole e procedure (ad esempio, obbligo di preavviso di dodici mesi per la notifica della intenzione di uno stato di denunciare un trattato o di ritirarsi da esso etc. etc.).

Tuttavia le questioni riguardanti il soccorso delle persone in mare sono così complicate e bizantine da aver costituito e da costituire un vero tormento per i Ministri dell’Interno italiani che si sono succeduti negli anni, tanto che su tali questioni si tornerà in altri articoli, sicuri dell’interesse dei lettori.