Referendum e fine del bicameralismo? Bufala italiana

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Che cos’è la fine del bicameralismo? Domenica 4 Dicembre gli italiani si presenteranno alle urne per votare a favore o contro la riforma costituzionale cosiddetta Renzi-Boschi.

I punti cardine di questa riforma sarebbero il superamento del bicameralismo paritario la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.

Premetto che non sto prendendo parte per il SI e per il NO e che ci sono, a mio parere, delle ragioni per votare SI ed altre per votare NO.

Vorrei in questa fase concentrarmi solo sul primo degli obiettivi di questa riforma ovvero il “presunto” superamento del bicameralismo. Rimandando ad altri articoli l’analisi di altri punti della riforma.

La più grande presa in giro si concretizza leggendo il nuovo articolo 70 della costituzione che per semplicità ho commentato in rosso. In verde riportiamo le nostre bellissime bufale all’italiana.

« Art. 70. – La funzione legislativa e’ esercitata collettivamente (quindi il bicameralismo non è superato totalmente. Prima Bufala) dalle due Camere (le camere sono due. Seconda Bufala. State attenti ora parte l’elenco di tutte le leggi che prevedono ancora il bicameralismo) per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. (ci siete? siete riusciti a non addormentarvi? Ma come il bicameralismo superato e le leggi che ancora richiedono un doppio passaggio sono talmente tante che non riusciamo a memorizzarle? Terza Bufala).

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato (come le altre leggi sono approvate dalla Camera ma comunque vengono inviate al Senato? Quarta Bufaladella Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. (può disporre? Cosa vuol dire? Se hanno voglia? Ma voi avete mai visto un contratto di lavoro in cui si dice. Il lavoratore può venire in ufficio? Be questo processo facoltativo farà in modo che ovviamente i senatori non se la sentiranno di disturbare il processo legislativo anche perché col traffico che c’è per arrivare in centro a Roma preferiranno non fare niente e spassarsela sul litorale romano con i soldi dei contribuenti. Quinta Bufala)  

Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. (può deliberare proposte di modifica quindi il bicameralismo è ancora tra di noi? Evviva? Sesta Bufala). Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, e’ disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi (in altri termini è come se i senatori si impegnano a proporre delle modifiche e la camera se ne frega. Ma non era meglio mandarli tutti a casa i senatori? Settima Bufala) alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. (continuiamo con questi casi in cui in realtà il Senato può. Ma si può? Ottava Bufala)I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati ».

Ma andiamo all’articolo 71.

1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: « Il Senato della Repubblica puo’, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. (Rieccoci. I senatori di propria iniziativa investono del tempo per proporre alla Camera dei disegni di legge. Quindi sono pagati per fare attività quantomeno propedeutica alla funzione legislativa. Nona Bufala). In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi (sei mesi? Ma no dai prendetevi più tempo. Immagino sarete impegnatissimi. Dai ci rivediamo tra un annetto. La gatta frettolosa…Questo significa che in “teoria” il processo potrebbe essere bloccato dopo sei mesi. Alla faccia dello snellimento del processo legislativo. Decima Bufala) dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica »;

Vi rendete conto che noi paghiamo delle persone per scrivere queste riforme? Ho l’impressione che quando partoriscono queste leggi sono piuttosto fiduciosi che riusciranno a prenderci nuovamente per il culo.

Per il sottoscritto e credo anche per la maggior parte degli italiani il superamento del bicameralismo avrebbe dovuto concretizzarsi con la cancellazione completa di una delle due camere. La richiesta dei cittadini non era solamente quella di semplificare e velocizzare il processo legislativo ma soprattutto mandare a casa un sistema di spreco di denaro vergognoso e improduttivo. Il Senato non sparirà quindi, sebbene con un numero inferiore di senatori, avremo sul groppone comunque tutto un sistema che ogni anno costa milioni di euro agli italiani e che non produrrà nulla.

Fine del bicameralismo? Avete presente quando una famiglia decide di vendere casa e comprarne una più piccola perché una camera inutile costa troppo?

Ecco questo dovevamo fare? Una camera inutile da buttare via. Invece no… Qui in Italia vanno di moda i restyling. Ovvero ti inculano dicendoti che hanno prodotto una macchina nuova ma in realtà è quella vecchia con una scatola modernizzata. Ma il motore è lo stesso. La velocità e la potenza le medesime. Il consumo lo stesso. Avete capito bene? Consumeranno lo stesso facendo meno chilometri di prima perché questa volta il verbo più usato è potere.

Ma quand’è che faremo come in Ucraina, ovvero butteremo tutti i politici nella spazzatura? Fine del bicameralismo? Io porrei fine completamente alla totalità di queste due camere.

Gli italiani hanno votato NO al Referendum. Ai posteri l’ardua sentenza.