Processo civile e processo penale: cosa cambia

Nelle questioni penali la rappresentanza e la consulenza legale online o fisica spettano all’avvocato penalista.

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Il diritto italiano si basa su una netta separazione tra il codice civile e il codice penale. I due apparati regolamentano ambiti distinti e prevedono punizioni differenti per i trasgressori. Nelle questioni civile, il soggetto coinvolto si avvale di un avvocato civilista che si fa carico di rappresentare il proprio assistito secondo quanto previsto dal diritto privato; in quello penale, rappresentanza e consulenza legale online o fisica spettano all’avvocato penalista, esperto in procedimenti regolamentati dal diritto penale.

Tipi di processo

Così come le diverse tipologie di infrazione fanno riferimento ad apparati giurisdizionali differenti, così anche i processi, a seconda della tipologia e dell’accusa rivolta all’offendente, sono diversi. Sebbene esistano diverse tipologie di processo, pressoché tutte le legislazioni esistenti riconoscono due macro-sistemi: il processo civile e il processo penale.

Processo civile

Il processo civile si esprime su contese che interessano il diritto privato. Esso è regolamentato in massima parte dai principi di diritto processuale civile contenuti all’interno del codice di procedura civile. I soggetti coinvolti in un processo civile sono 3:

– L’attore, ovvero colui che formula l’accusa

– Il convenuto, ovvero il soggetto accusato di aver commesso un torto nei confronti dell’attore

– Il giudice, chiamato a esprimere il proprio giudizio

Nel processo civile, il giudice è chiamato a esprimersi in relazione a una contesa tra privati o tra un privato e un ente pubblico legati da rapporti privatistici. Il processo civile si apre con una domanda giudiziale, rivolta dall’attore al convenuto, chiamato a difendersi. Tale domanda è emessa, a seconda del tipo di processo, sotto forma di citazione, rivolta direttamente al convenuto, il quale è chiamato a presentarsi davanti al giudice; o sotto forma di ricorso, se presentata ad un giudice come richiesta di pronunciare un provvedimento nei confronti del convenuto.

Processo penale

In un processo penale si emette un giudizio relativo ad accuse di violazioni del diritto penale. Esso si struttura in tre diverse fasi, non obbligatorie (a parte la prima), definite gradi di giudizio. Il primo grado è emesso dal giudice di pace per le questioni più ordinarie e dalla Corte d’Assise per reati più gravi come ad esempio l’omicidio; la sentenza del primo grado può essere impugnata per richiedere un secondo grado di giudizio presso la Corte d’Appello, che può confermare la sentenza o emetterne un’altra completamente differente. L’ultimo grado è quello della Corte di Cassazione, durante il quale il giudice non valuta il fatto bensì la corretta interpretazione delle leggi da parte dei giudici che hanno emesso la sentenza. In caso di giudizio negativo, l’imputato può tornate a processo.