Permesso di lavoro retribuito per lutto

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Il momento del lutto è difficile per chiunque lo attraversi, ed è proprio per tale motivo che la legge prevede l’utilizzo di permessi lavorativi nel caso di perdita di un familiare. Purtroppo il nostro ordinamento giuridico non prevede autorizzazioni per la morte di un amico, ma lo prevede solo nel momento in cui è morto un coniuge, il proprio convivente o un parente anche se non di primo grado. Tutti coloro che hanno un contratto hanno automaticamente diritto a tale permesso, che invece non è previsto per i collaboratori coordinati, per i tirocinanti e per coloro che non fanno parte dell’area della subordinazione. Nel corso di un anno, il proprio datore di lavoro può concedere fino ad un massimo di tre giorni di permesso, i quali possono anche essere distribuiti separatamente.

La richiesta al datore di lavoro

Il permesso può essere concesso per la morte di parenti di primo grado, anche nel caso di funerali all’estero e, la clausola dei tre giorni può essere modificata in relazione al contratto. Se si ha un contratto collettivo nazionale, allora si può richiedere un numero più alto di giorni rispetto a quanto previsto dalla legge dello stato. Questa tipologia di contratto può infatti decretare l’opportunità di richiedere il permesso retribuito in momenti aggiuntivi, oppure può prevedere anche la richiesta di un permesso non retribuito. I giorni esclusi dalla retribuzione, dovranno essere recuperati dal dipendente secondo le modalità del contratto di natura collettiva. Nel momento in cui si redige la richiesta, è auspicabile specificare il motivo della richiesta, perché il datore di lavoro potrebbe anche rifiutarsi di permettere i giorni di lutto non retribuiti, qualora ci fossero esigenze particolari dell’azienda: bisogna puntualizzare che la richiesta è dettata dalla perdita di un parente e non a causa di motivazioni personali generali. Si invitano comunque tutti coloro che sono attori di un momento tragico come quello del lutto, di prendere attentamente visione di questi aspetti del proprio contratto quando si firma una nuova collaborazione lavorativa.

La retribuzione e casi alternativi

L’articolo 4 della nostra legge (n.53 08.03.2000) oltre a disciplinare i permessi di lutto, ne disciplina anche la retribuzione, previa verifica della parentela data da una certificazione anagrafica. Oltre ai tre giorni consentiti, sono anche regolarmente retribuite eventuali giornate in cui un proprio familiare abbia un’infermità grave certificata. Durante i giorni dedicati al lutto, le ferie non vengono in alcun modo compromesse e conteggiate nel computo finale e complessivo delle stesse. Qualora però non si volesse richiedere il permesso nella sua interezza, il lavoratore può comunque richiedere una riduzione dell’orario lavorativo, il quale può essere esteso oltre i tre giorni e prevedere un accordo scritto tra dipendente e azienda.

Vivere l’esperienza del lutto però non si può ridurre alla mera organizzazione delle proprie giornate lavorative, perché corrisponde ad un momento sentito e sofferto che non può essere lasciato al caso. A tal proposito, le pompe funebri a Roma, Cattolica San Lorenzo, hanno a cuore i propri clienti e la loro serenità, per quanto questa sia difficile da ottenere in un momento di dolore. I dipendenti delle onoranze funebri potranno assistere il parente del defunto nell’organizzazione del funerale, comunicandogli anche tutto quello che operativamente si svolge in seguito alla cerimonia e che interessano i parenti.