Rottamazione Ter è legge! Ora fino a 18 rate trimestrali

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Grazie alla rottamazione Ter si potrà sanare in 18 rate trimestrali e saranno ammessi anche lievi ritardi, massimo cinque giorni, nel pagamento dell’unica o delle singole rate previste dal piano.

Nel caso di scelta di pagamento rateale delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, la prima e la seconda rata da corrispondere nei mesi di luglio e novembre del 2019 dovranno essere pari ciascuna al 10% del totale complessivamente dovuto.

Le restanti avranno invece cadenza trimestrale a partire dal 2020.

Sono queste, in estrema sintesi, le principali novità apportate all’articolo 3 del DL n.119/2018 durante la sua conversione in legge avvenuta ieri in maniera definitiva alla Camera dei deputati con 272 voti favorevoli e 143 voti contrari.

Le modifiche apportate si pongono l’obiettivo di rendere ancora più appetibile la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Per effetto delle novità in arrivo anche la modulistica di accesso alla rottamazione-ter (DA-2018) dovrà essere rivista, seppur in minima parte.

Il numero massimo delle rate sale a 18.

Rispetto alla previsione iniziale di un massimo di 10 rate consecutive di pari importo con decorrenza dal 31 luglio 2019, ora il secondo comma dell’articolo 3 del Dl n.119/2018 consente di ottenere una dilazione fino a un numero massimo di 18 rate consecutive.

Oltre al numero delle rate è stata modificata anche la tempistica delle stesse.

Si passa dalle rate semestrali di pari importo previste dalla prima versione della rottamazione ter ad una tempistica leggermente più articolata.

Chi sceglierà il pagamento rateale dovrà infatti corrispondere due rate di importo ciascuna pari al 10% del totale, nell’anno 2019 scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre.

Le restanti rate trimestrali, tutte di pari importo, dovranno essere versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate non superiore a cinque giorni, recita ora il nuovo comma 14-bis dell’articolo 3 del Dl n.119 del 2018, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione agevolata né si rendono dovuti ulteriori interessi.

Il ritardo lieve sarà consentito anche per i versamenti rateali dovuti in automatico sulle somme ancora dovute relative alla c.d. rottamazione bis.